Art. 160
AttoSez. II

Art. 160

290 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Sono autorizzate le seguenti attività di pesca specializzata: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Dal 1 gennaio 1986 l'insieme delle disposizioni concernenti l'esercizio delle attività di pesca di cui al paragrafo 1 rimane identico a quello applicabile immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tuttavia, le attività di pesca di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere esercitate nella divisione CIEM interessata ovunque oltre il limite di 12 miglia marittime calcolato dalle linee di base.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-160