Atto›Sez. II
Art. 165
In vigore dal 29 dic 1985
1. Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di
conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso delle navi battenti bandiera del Portogallo alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno di Spagna e di competenza del CIEM e del Comitato della pesca dell'Atlantico centro-est (COPACE) e sottoposto fino al 31 dicembre 1995 al regime definito nei paragrafi da 2 a 8, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'.
2. Le attività seguenti possono essere esercitate a titolo di
attività di pesca principale dalle navi di cui al paragrafo 1:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. È vietato l'uso di reti da imbrocco.
4. Ogni palangaro può calare in acqua al massimo due palangresi al
giorno; la lunghezza massima di ciascuno di questi palangresi è fissata a 20 miglia marine; la distanza tra gli ami non può essere inferiore a 2,70 metri.
5. La pesca dei crostacei non è autorizzata. Sono tuttavia
autorizzate catture in occasione della pesca diretta ai naselli e alle altre specie demersali, entro un limite del 10% del volume delle catture di queste specie detenute a bordo.
6. Il numero delle navi autorizzate alla pesca del tonno bianco è
Fissato prima del 1 marzo 1986 secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 170/83.
7. Le modalità di applicazione del presente articolo, analogamente
a quelle di cui all'allegato XI, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 170/83.
8. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli
operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilità di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 170/83.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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