Atto›Sez. II
Art. 166
In vigore dal 29 dic 1985
Il regime definito negli articoli da 156 a 164 compresi gli
adattamenti che il Consiglio potrà adottare a norma dell', rimane applicabile fino alla data di scadenza del periodo previsto all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-166