AttoSez. III

Art. 167

In vigore dal 29 dic 1985
1. Dal momento dell'adesione la Comunità gestisce gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Spagna con paesi terzi. 2. I diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Appena possibile e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta per ogni caso le decisioni appropriate per mantenere le attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per un periodo massimo di un anno.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-167

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Art. 167 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo