Atto›Sez. II
Art. 163
In vigore dal 29 dic 1985
1. Le autorità spagnole stabiliscono, per le attività di pesca di
cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), elenchi di base e, per le altre attività di pesca di cui all', paragrafo 1, un elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche di ciascuna nave.
Esse presentano alla Commissione progetti di elenchi periodici di
cui all', paragrafo 2 e all', paragrafo 1.
2. Per le navi di cui all' e all',
paragrafo 1, lettera g) gli elenchi periodici coprono un periodo minimo di un mese.
Per le altre categorie di navi le modalità di attività sono
fissate conformemente all', paragrafo 2 e secondo la procedura di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo.
Previa verifica, questi elenchi sono approvati dalla Commissione
che li trasmette alle autorità spagnole e alle autorità di controllo degli altri stati membri interessati.
3. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli
operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilità di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista, dall' del regolamento (CEE) n. 170/83.
Le modalità tecniche che risultano necessarie per assicurare
l'applicazione degli articoli da 156 a 162, nonché quelle di cui all'allegato XI sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 170/83.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-163