AttoCapo 2

Art. 14

In vigore dal 29 dic 1985
Il testo dell', paragrafo 2 del trattato CEE e dell', paragrafo 2 del trattato CEEA è sostituito dal testo seguente: "2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione: Belgio 5 Danimarca 3 Germania (R. f.) 10 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Lussemburgo 2 Paesi Bassi 5 Portogallo 5 Regno Unito 10 Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - 54 voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, - 54 voti che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri, negli altri casi".
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo