Art. 14
AttoCapo 2

Art. 14

196 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Il testo dell', paragrafo 2 del trattato CEE e dell', paragrafo 2 del trattato CEEA è sostituito dal testo seguente: "2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione: Belgio 5 Danimarca 3 Germania (R. f.) 10 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Lussemburgo 2 Paesi Bassi 5 Portogallo 5 Regno Unito 10 Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - 54 voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, - 54 voti che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri, negli altri casi".
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