Atto›Capo 2
Art. 14
196 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Il testo dell', paragrafo 2 del trattato CEE e dell', paragrafo 2 del trattato CEEA è sostituito dal testo seguente:
"2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio 5
Danimarca 3
Germania (R. f.) 10
Grecia 5
Spagna 8
Francia 10
Irlanda 3
Italia 10
Lussemburgo 2
Paesi Bassi 5
Portogallo 5
Regno Unito 10
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
- 54 voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,
- 54 voti che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri, negli altri casi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-14