AttoCapo 3

Art. 15

In vigore dal 29 dic 1985
Il testo dell', paragrafo 1, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dal testo seguente: "1. La Commissione è composta di 17 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-15

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