Art. 15
AttoCapo 3

Art. 15

209 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Il testo dell', paragrafo 1, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dal testo seguente: "1. La Commissione è composta di 17 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".
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