AttoCapo 3

Art. 16

In vigore dal 29 dic 1985
L' del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è modificato come segue: 1. il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: "Il presidente ed i sei vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato."; 2. è aggiunto il comma seguente: "Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può modificare le disposizioni concernenti i vicepresidenti".
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