Atto›Capo 3
Art. 16
210 / 469In vigore dal 29 dic 1985
L' del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è modificato come segue:
1. il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
"Il presidente ed i sei vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato.";
2. è aggiunto il comma seguente:
"Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può modificare le disposizioni concernenti i vicepresidenti".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-16