AttoSez. II

Art. 164

In vigore dal 29 dic 1985
1. Il numero di navi battenti bandiera di uno stato membro attuale autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle acque dell'Atlantico soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno di Spagna e di competenza del CIEM è fissato annualmente: a) per le specie soggette a TAC e a quote, in funzione delle possibilità di pesca attribuite; b) per le specie non soggette a TAC e a quote, tenendo conto della stabilità relativa e della necessità di assicurare la conservazione delle popolazioni. 2. Le attività di pesca, specializzate delle navi battenti bandiera di uno stato membro attuale nelle acque di cui al paragrafo 1 si esercitano negli stessi limiti quantitativi e secondo le stesse modalità d'accesso e di controllo di quelli stabiliti per le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle zone di pesca degli stati membri attuali e nel rispetto delle altre disposizioni concernenti la conservazione delle risorse. 3. Le norme generali d'applicazione del presente articolo, in particolare la fissazione annua del numero delle navi, sono adottate secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 170/83, per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1986. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 170/83.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-164

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 164 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo