Art. 27
AttoParte TERZA

Art. 27

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In vigore dal 29 dic 1985
Gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'.
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