AttoSez. II

Art. 62

In vigore dal 29 dic 1985
Il Regno di Spagna può differire: a) fino al 31 dicembre 1988, la liberalizzazione degli investimenti diretti, effettuati da persone residenti in Spagna, nelle imprese degli altri stati membri, i quali abbiano per obiettivo l'acquisizione e la proprietà di valori mobiliari, b) fino al 31 dicembre 1990, la liberalizzazione degli investimenti diretti, effettuati da persone residenti in Spagna, nelle imprese degli altri stati membri, i quali abbiano per obiettivo l'acquisizione, il possesso o lo sfruttamento di beni immobili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 62 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo