Atto›Capo 3›Sez. 1
Art. 67
In vigore dal 29 dic 1985
1. Il presente capo concerne i prodotti agricoli, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.
2. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli di cui al paragrafo 1.
3. Con riserva delle disposizioni particolari del presente capo che fissano date diverse o termini più brevi, l'applicazione delle misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 termina alla fine del 1995.
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