Atto

Art. 69

In vigore dal 29 dic 1985
1. Qualora alla data dell'adesione si costati che la differenza tra il livello del prezzo per un prodotto in Spagna e quello del prezzo comune è minima, il prezzo comune può essere applicato in Spagna per tale prodotto. 2. La differenza di cui al paragrafo 1 è considerata minima se è inferiore o uguale al 3% del prezzo comune.
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Art. 69 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo