Atto

Art. 73

In vigore dal 29 dic 1985
Qualora, per un prodotto, il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che, in applicazione dell', viene dedotto dagli oneri all'importazione oppure, qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi le misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.
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Art. 73 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo