Atto
Art. 78
In vigore dal 29 dic 1985
1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso, viene riscosso sulle importazioni dalla Spagna nella Comunità nella sua composizione attuale.
2. Per le importazioni in Spagna l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando, all'interno della protezione applicata al 1 gennaio 1985, l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione; questo importo non può tuttavia superare il livello dell'elemento protettivo comunitario fissato per lo stesso prodotto. Qualora particolari difficoltà di quantificazione non consentano di determinare l'elemento protettivo applicabile in Spagna, questo stato membro applica immediatamente l'elemento protettivo comunitario.
Tali elementi vengono riscossi sull'importazione dagli altri stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario.
3. L' si applica all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2; questo è considerato come elemento di base. Tuttavia, le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano in otto tappe del 12,5%, all'inizio di ciascuna delle otto campagne di commercializzazione del relativo prodotto di base che seguono l'adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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