Atto
Art. 80
In vigore dal 29 dic 1985
1. Fatto salvo l', il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere gli aiuti nazionali la cui abolizione comporterebbe gravi conseguenze al livello dei prezzi, tanto alla produzione quanto al consumo. Questi aiuti possono essere tuttavia mantenuti soltanto a titolo transitorio e, di norma, in maniera degressiva, al massimo fino alla fine del periodo d'applicazione delle misure transitorie.
2. Il Consiglio, deliberando nelle condizioni previste all', adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, l'eventuale scala di degressività, nonché le modalità necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune; esse devono inoltre garantire l'uguaglianza nell'accesso al mercato spagnolo.
3. Se necessario, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie si può derogare alla scala di degressività di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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