Atto

Art. 84

In vigore dal 29 dic 1985
1. Fino al 31 dicembre 1989, al momento in cui viene stabilito il calendario previsto all', viene fissato un quantitativo "obiettivo" per le importazioni in Spagna: - dei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera b), punto bb) ad eccezione di quelli della voce ex 04.02 della tariffa doganale comune, - dei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera b), punto dd). 2. Il quantitativo "obiettivo" valido per il 1986 e la sua progressione per ciascuno degli anni successivi rispetto alla campagna precedente sono: Parte di provvedimento in formato grafico Può essere deciso, secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti delle altre organizzazioni comuni interessate, che i quantitativi "obiettivo" di cui sopra siano espressi conformemente alle esigenze di ciascuna organizzazione comune dei mercati interessata, tenendo conto delle modalità di stesura del bilancio di previsione di cui all'. 3. Se necessario, si precede alla ripartizione dei quantitativi "obiettivo" di cui sopra, tra i vari prodotti e a seconda dei casi, secondo la procedura di cui al paragrafo 2. 4. Nel corso del periodo considerato, il quantitativo "obiettivo" può essere superato solo se tale decisione viene presa secondo la procedura di cui al paragrafo 2. All'atto di tale decisione si tiene tra l'altro conto, sulla base del bilancio di previsione del prodotto considerato, dell'evoluzione della domanda interna spagnola e dell'evoluzione dei prezzi di mercato in Spagna.
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Art. 84 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo