Atto

Art. 88

In vigore dal 29 dic 1985
1. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall', adotta il regime che il Regno di Spagna applica nei confronti della Repubblica portoghese. 2. Le misure che si rivelassero necessarie, negli scambi tra i nuovi stati membri e la Comunità nella sua composizione attuale, per l'attuazione del regime di cui al paragrafo 1, sono adottate, a seconda dei casi, conformemente alle condizioni previste dall' o alla procedura prevista dall', paragrafo 1.
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Art. 88 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo