Atto
Art. 88
27 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall', adotta il regime che il Regno di Spagna applica nei confronti della Repubblica portoghese.
2. Le misure che si rivelassero necessarie, negli scambi tra i nuovi stati membri e la Comunità nella sua composizione attuale, per l'attuazione del regime di cui al paragrafo 1, sono adottate, a seconda dei casi, conformemente alle condizioni previste dall' o alla procedura prevista dall', paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-88