AttoSez. II

Art. 92

In vigore dal 29 dic 1985
1. Per l'olio d'oliva le disposizioni degli si applicano al prezzo di intervento. 2. Nel corso del periodo transitorio di dieci anni, il prezzo così fissato per la Spagna viene ravvicinato al livello del prezzo comune ogni anno all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, secondo le modalità seguenti: - fino all'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire" il prezzo in Spagna viene ravvicinato ogni anno di un ventesimo della differenza iniziale tra questo prezzo e il prezzo comune, - a decorrere dall'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire", il prezzo in Spagna viene corretto della differenza esistente tra il prezzo in questo stato membro e il prezzo comune applicabili prima di ogni ravvicinamento, divisa per il numero delle campagne rimanenti fino alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie; il prezzo risultante da questo calcolo viene adattato in proporzione all'eventuale modifica del prezzo comune per la campagna successiva. 3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall', paragrafo 2 del trattato CEE, constata che la condizione necessaria per l'applicazione del paragrafo 2, secondo trattino del presente articolo è soddisfatta. Il ravvicinamento del prezzo viene effettuato conformemente a quest'ultima disposizione fin dall'inizio della campagna successiva a tale constatazione. 4. L'importo compensativo risultante dall'applicazione dell' è adeguato, se del caso, in base alla differenza esistente tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale e in Spagna.
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Art. 92 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo