AttoSez. II

Art. 97

In vigore dal 29 dic 1985
1. Fino alla scadenza del regime di controllo di cui all', il Regno di Spagna rinvia l'applicazione dei regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi, nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e dei frutti oleosi e dei loro prodotti derivati. 2. Dal 1 gennaio 1991, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce la differenza tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991 la differenza è ridotta a 83,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992 la differenza è ridotta a 66,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993 la differenza è ridotta a 49,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994 la differenza è ridotta a 33,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995 la differenza è ridotta a 16,5% della differenza iniziale. Dal 1 gennaio 1996, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.
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