Atto

Art. 99

In vigore dal 29 dic 1985
1. Fino al 31 dicembre 1986 e fatto salvo il secondo comma, il Regno di Spagna può mantenere concessioni nazionali di esclusività a favore delle centrali lattiere per quanto concerne la commercializzazione del latte fresco pastorizzato prodotto in Spagna. Queste concessioni non possono ostacolare la libera circolazione, in Spagna, del latte fresco pastorizzato importato dagli stati membri attuali. 2. Il Regno di Spagna comunica alla Commissione, al più tardi tre mesi prima della data dell'adesione, le misure prese in applicazione del paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-99

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