Atto›Sez. II
Art. 96
In vigore dal 29 dic 1985
Durante le campagne da 1986/1987 a 1994/1995 sono fissati limiti di garanzia specifici per i semi di colza e di ravizzone, nonché per i semi di girasole, prodotti in Spagna.
Questi limiti di garanzia specifici sono fissati secondo criteri effettivamente paragonabili a quelli adottati per la fissazione dei limiti di garanzia nella Comunità nella sua composizione attuale, prendendo in considerazione la produzione più elevata costatata nelle campagne 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985.
Se il limite di garanzia specifico viene superato le penalità di corresponsabilità sono applicate secondo modalità analoghe a quelle applicate nella Comunità nella sua composizione attuale, con lo stesso massimale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-96