Atto

Art. 103

In vigore dal 29 dic 1985
1. L' e, se del caso, l' si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varietà o gruppo di varietà. 2. Il prezzo di obiettivo corrispondente al prezzo d'intervento di cui al paragrafo 1 è fissato in Spagna, per il primo raccolto che segue l'adesione, ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo di obiettivo e il prezzo di intervento conformemente all', paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-103

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