Atto

Art. 68

In vigore dal 29 dic 1985
Fino al primo dei ravvicinamenti dei prezzi di cui all' i prezzi da applicare in Spagna sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione ad un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Spagna, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto, sotto il regime nazionale precedente. Se, per un prodotto determinato, non esiste la definizione del prezzo spagnolo, il prezzo da applicare in Spagna è fissato in funzione dei prezzi effettivamente costatati sui mercati spagnoli durante un periodo rappresentativo da stabilire. Tuttavia, in mancanza di dati sui prezzi relativi ad alcuni prodotti sul mercato spagnolo, il prezzo da applicare in Spagna è calcolato a partire dal prezzo esistente netta Comunità nella sua composizione attuale per prodotti o gruppi di prodotti analoghi o con i quali sono in concorrenza.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-68

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Art. 68 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo