AttoSez. II

Art. 64

In vigore dal 29 dic 1985
Il Regno di Spagna può differire fino al 31 dicembre 1988 la liberalizzazione delle acquisizioni, effettuate negli altri stati membri da persone residenti in Spagna, di titoli stranieri negoziati in borsa. Tuttavia la liberalizzazione delle acquisizioni: - di questi titoli, da parte di compagnie di assicurazione, banche di deposito e banche industriali, fino a concorrenza del 10% dell'aumento delle loro risorse proprie, - di questi titoli, da parte di fondi e società di investimento mobiliare, alle condizioni prescritte dalle norme nazionali che disciplinano questi fondi e società, - di valori a reddito fisso emessi dalle Comunità europee e dalla Banca europea per gli investimenti, deve essere realizzata dal momento dell'adesione.
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Art. 64 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo