AttoSez. II

Art. 63

In vigore dal 29 dic 1985
Il Regno di Spagna può differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione degli investimenti immobiliari negli altri stati membri, effettuati da persone residenti in Spagna, nella misura in cui questi investimenti non siano in relazione con l'emigrazione nel quadro della libera circolazione dei lavoratori o nel quadro del diritto di stabilimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 63 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo