Atto›Sez. II
Art. 63
In vigore dal 29 dic 1985
Il Regno di Spagna può differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione degli investimenti immobiliari negli altri stati membri, effettuati da persone residenti in Spagna, nella misura in cui questi investimenti non siano in relazione con l'emigrazione nel quadro della libera circolazione dei lavoratori o nel quadro del diritto di stabilimento.
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