Atto›Sez. II
Art. 61
In vigore dal 29 dic 1985
1. Il Regno di Spagna può differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 62 a 66, la liberalizzazione dei movimenti di capitali che figurano negli elenchi A e B della prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell' del trattato CEE e della seconda direttiva del Consiglio, dei 18 dicembre 1962, che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell' del trattato CEE.
2. Fra le autorità spagnole e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalità d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione, la cui attuazione può essere differita a norma delle disposizioni che seguono.
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