Decisione

Art. 2

In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli strumenti di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese il 1 gennaio 1986. 2. L'adesione prende effetto il 1 gennaio 1986, a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data. Qualora tuttavia uno degli stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non abbia depositato in tempo debito i suoi strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per l'altro stato aderente. In tal caso il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell' della presente decisione e degli dell'atto di adesione; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni di detto atto che si riferiscono nominalmente allo stato che non ha depositato i suoi strumenti di adesione e di ratifica. 3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli dell'atto di adesione. Queste misure entrano in vigore soltanto con riserva e alla data della presa d'effetto della presente decisione. 4. Il governo della Repubblica francese rimetterà copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno stato aderente ai governi degli stati membri e dell'altro stato aderente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-d-2

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