Trattato
Art. 1
In vigore dal 29 dic 1985
TRATTATO
tra
il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica Francese l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dei Nord
(stati membri delle Comunità europee)
e
il Regno di Spagna e la Repubblica Portoghese, relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA
DEL NORD,
UNITI nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
DECISI, nello spirito di tali trattati, a costruire sulle fondamenta già realizzate, un'unione sempre più stretta tra i popoli europei,
CONSIDERANDO che l' del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l' del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica danno agli stati europei la possibilità di diventare membri di tali Comunità,
CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno chiesto di diventare membri di dette Comunità,
CONSIDERANDO che il Consiglio delle Comunità europee, sentito il parere della Commissione, si è pronunciato a favore dell'ammissione di detti stati,
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
signor Wilfried MARTENS,
primo ministro;
signor Leo TINDEMANS,
ministro delle relazioni esterne;
signor Paul NOTERDAEME,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
signor Poul SCHLUTER,
primo ministro;
signor Uffe ELLEMANN-JENSEN,
ministro degli affari esteri;
signor Jakob Esper LARSEN,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
signor Hans-Dietrich GENSCHER,
ministro federale degli affari esteri;
signor Gisbert POENSGEN,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
signor Yannis HARALAMBOPOULOS,
ministro degli affari esteri;
signor Theodoros PAGALOS,
sottosegretario al ministero degli affari esteri, incaricato delle relazioni con la CEE;
signor Alexandre ZAFIRIOU,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
signor Felipe GONZALEZ MARQUEZ,
presidente del governo;
signor Fernando MORAN LOPEZ,
ministro degli affari esteri;
signor Manuel MARIN GONZALEZ,
segretario di stato per le relazioni con le Comunità europee; signor Gabriel FERRAN de ALFARO,
ambasciatore,
capo della missione della Spagna presso le Comunità europee;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
signor Laurent FABIUS,
primo ministro;
signor Roland DUMAS,
ministro delle relazioni esterne;
signora Catherine LALUMIERE,
ministro delegato incaricato degli affari europei:
signor Luc de LA BARRE de NANTEUIL,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;
IL PRESIDENTE D'IRLANDA;
dott. Garret FITZGERALD, T D,
primo ministro;
signor Peter BARRY, T D,
ministro degli affari esteri;
signor Andrew ÒROURKE,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
signor Bettino CRAXI,
presidente del consiglio dei ministri;
signor Giulio ANDREOTTI,
ministro degli affari esteri;
signor Pietro CALAMIA,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
signor Jacques F. POOS,
vicepresidente del governo, ministro degli affari esteri;
signor Joseph WEYLAND,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
Drs. Ruud F. M. LUBBERS,
primo ministro,
ministro degli affari esteri;
signor Hans van den BROEK,
ministro degli affari esteri;
signor H. J. Ch. RUTTEN,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
dott. Mario SOARES,
primo ministro;
dott. Rui MACHETE,
vice primo ministro;
dott. Jaime GAMA,
ministro degli affari esteri;
dott. Ernani Rodrigues LOPES,
ministro delle finanze e del piano;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD,
sir Geoffrey HOWE Q C, M P,
segretario di stato degli affari esteri e del Commonwealth;
sir Michael BUTLER,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;
QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in
buona e debita forma
HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:
1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano membri della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica e parti ai trattati che istituiscono tali Comunità, quali sono stati modificati e completati.
2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato.
3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli stati membri, nonche i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.
Storico versioni
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