Atto›Parte PRIMA
Art. 2
In vigore dal 29 dic 1985
Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità prima dell'adesione vincolano i nuovi stati membri e si applicano in tali stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-2