Atto›Parte PRIMA
Art. 4
In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una della Comunità con uno o più stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno stato terzo vincolano i nuovi stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.
2. I nuovi stati membri s'impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli stati membri della Comunità nella sua composizione originaria o allargata congiuntamente ad una delle Comunità, nonché agli accordi conclusi da questi stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunità e gli stati membri attuali assisteranno a tal fine i nuovi stati membri.
3. I nuovi stati membri aderiscono, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli stati membri della Comunità nella sua composizione originaria o allargata per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2.
4. I nuovi stati membri prendono le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla loro adesione alle Comunità la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri stati membri o una delle Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-4