Atto›Parte PRIMA
Art. 1
In vigore dal 29 dic 1985
ATTO
Relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e agli adattamenti dei trattati
Ai fini del presente atto:
- per "trattati originari" s'intendono il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione; per "trattato CECA", "trattato CEE", "trattato CEEA" s'intendono i corrispondenti trattati originari così completati o modificati;
- per "stati membri attuali" s'intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- per "Comunità nella sua composizione attuale" s'intende la Comunità composta dagli stati membri attuali;
- per "Comunità nella sua composizione allargata" s'intende la Comunità nella sua composizione tanto dopo l'adesione del 1972 quanto dopo l'adesione del 1979;
- per "nuovi stati membri" s'intendono il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-1