Atto
Art. 89
In vigore dal 29 dic 1985
1. Salvo disposizione contraria in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente capo.
Tali disposizioni possono, tra l'altro, prevedere misure adeguate per evitare deviazioni di traffico negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può procedere agli adattamenti delle modalità di cui al presente capo che possono risultare necessari in caso di modifica della regolamentazione comunitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-89