Art. 69
Atto

Art. 69

8 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Qualora alla data dell'adesione si costati che la differenza tra il livello del prezzo per un prodotto in Spagna e quello del prezzo comune è minima, il prezzo comune può essere applicato in Spagna per tale prodotto. 2. La differenza di cui al paragrafo 1 è considerata minima se è inferiore o uguale al 3% del prezzo comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-69