Atto›Sez. II
Art. 62
275 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Il Regno di Spagna può differire:
a) fino al 31 dicembre 1988, la liberalizzazione degli investimenti diretti, effettuati da persone residenti in Spagna, nelle imprese degli altri stati membri, i quali abbiano per obiettivo l'acquisizione e la proprietà di valori mobiliari,
b) fino al 31 dicembre 1990, la liberalizzazione degli investimenti diretti, effettuati da persone residenti in Spagna, nelle imprese degli altri stati membri, i quali abbiano per obiettivo l'acquisizione, il possesso o lo sfruttamento di beni immobili.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-62