Quinto Accordo

Art. 5

Categorie di partecipanti.

In vigore dal 21 set 1977
. (Categorie di partecipanti). a) Ciascun membro del Consiglio è dichiarato dal Consiglio, con il consenso del paese interessato, essere un paese produttore o un paese consumatore, non appena il Consiglio sia stato avvisato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che questo membro ha depositato il proprio strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, conformemente all' o all', o la notifica della sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o di aderirvi, conformemente all' o all'. b) La classificazione in paesi produttori e paesi consumatori viene effettuata rispettivamente sulla base della produzione mineraria interna e del consumo di stagno-metallo, restando inteso che: i) la classificazione di un paese produttore, che sia un importante consumatore di stagno-metallo proveniente dalla propria produzione mineraria interna, avviene, con il consenso del paese in parola, sulla base delle sue esportazioni di stagno; ii) la classificazione di un paese consumatore, la cui produzione mineraria interna rappresenta una importante percentuale dello stagno che esso consuma, avviene, con il consenso del paese in parola, sulla base delle sue importazioni di stagno. c) Ciascun governo può far conoscere, nello strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o nella notifica della sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo, o di aderirvi, a quale categoria di paesi partecipanti esso ritiene di dover appartenere. d) Nella prima sessione ordinaria che esso terrà dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio prenderà le decisioni necessarie per l'applicazione del presente articolo alla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti elencati nell'Allegato A e alla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti elencati nell'allegato B; il calcolo dei suffragi sarà fatto separatamente ed i diritti di voto dovranno essere quelli che sono indicati negli allegati A e B del presente Accordo, restando inteso che a questo scopo non vengono applicate le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-qa-5

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