Quinto Accordo
Art. 48
Ratifica, approvazione, accettazione.
In vigore dal 21 set 1977
.
(Ratifica, approvazione, accettazione).
Il presente Accordo e soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale. Un governo firmatario che ha l'intenzione di ratificare, approvare o accettare il presente Accordo può dichiarare la sua intenzione di farlo. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione e le dichiarazioni di intenzione di ratificare, approvare o accettare saranno depositate presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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