Quinto Accordo
Art. 43
Liquidazione delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali.
In vigore dal 21 set 1977
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(Liquidazione delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali).
a) Un paese partecipante che desideri liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali deve consultare in proposito il Consiglio con sufficiente preavviso.
b) Quando un paese partecipante comunica la propria intenzione di liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali, il Consiglio inizia senza indugio consultazioni ufficiali in merito con il paese interessato, per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo.
c) Il Consiglio esamina periodicamente lo stato delle operazioni di liquidazione e può rivolgere raccomandazioni al paese partecipante che le effettua. Il paese partecipante in questione tiene debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.
d) Le operazioni di liquidazione delle scorte costituite a fini non commerciali sono effettuate tenendo debitamente conto della necessità di proteggere per quanto possibile i produttori, i trasformatori ed i consumatori di stagno dalla disorganizzazione dei loro mercati abituali e dalle conseguenze pregiudizievoli che la liquidazione può avere sull'investimento di capitali destinati alla ricerca e allo sfruttamento di nuove fonti di approvvigionamento, nonché sulla prosperità e l'espansione dell'industria mineraria dello stagno nei paesi produttori. Gli importi e la durata delle operazioni di liquidazione saranno tali da non ostacolare indebitamente nei paesi produttori la produzione e l'occupazione nell'industria dello stagno e da non ledere gravemente l'economia dei paesi produttori partecipanti.
Storico versioni
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