Quinto Accordo

Art. 46

Controversie.

In vigore dal 21 set 1977
. (Controversie). a) Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non possa essere risolta mediante negoziato è deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta di qualsiasi paese partecipante. b) Se una controversia è stata deferita al Consiglio ai sensi del presente articolo, la maggioranza dei paesi partecipanti o qualsiasi paese partecipante che abbia, in sede di Consiglio, almeno il terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, dopo approfondita discussione della causa e prima di pronunciare una decisione, l'opinione del Comitato consultivo, di cui al paragrafo c) del presente articolo, sui problemi oggetto della controversia. c) i) A meno che il Consiglio non decida diversamente all'unanimità dei suffragi espressi, il Comitato consultivo è composto di: Due persone designate dai paesi produttori, una delle quali possieda una grande esperienza sui problemi oggetto della controversia e l'altra sia un giurista qualificato e con vasta esperienza; Due persone con analoghe qualifiche, designate dai paesi consumatori; e Un presidente scelto all'unanimità (alle quattro persone convenzionate oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente esecutivo. ii) I membri del Comitato consultivo partecipano a titolo personale e senza ricevere istruzione da nessun governo. iii) Le spese del Comitato consultivo sono a carico del Consiglio. d) L'opinione motivata del Comitato consultivo è presentata all'esame del Consiglio, che risolve la controversia dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi informativi utili.
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