Quinto Accordo

Art. 51

51 Scadenza delle dichiarazioni d'intenzione.

In vigore dal 21 set 1977
ARTICOLO n. 51 (Scadenza delle dichiarazioni d'intenzione). Se il presente Accordo è entrato in vigore a titolo definitivo conformemente alle disposizioni del paragrafo a) o del paragrafo c) dell' o se un governo che abbia dichiarato la propria intenzione di ratificare, di approvare e di accettare l'Accordo o di aderirvi, non deposita lo strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione entro novanta giorni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore definitiva, detto governo cesserà di far parte dell'Accordo restando inteso che: i) Il Consiglio potrà prorogare, su richiesta del governo interessato, il termine di cui sopra; ii) Che detto governo potrà cessare di far parte dell'Accordo prima della scadenza del termine di cui sopra o del suo periodo di proroga, mediante un preavviso di almeno trenta giorni dato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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