Quinto Accordo

Art. 56

Ritiro.

In vigore dal 21 set 1977
. (Ritiro). Ogni paese partecipante che si ritira dal presente Accordo nel periodo della sua applicazione non ha diritto a parte alcuna nè del prodotto della liquidazione della scorta regolatrice ai sensi dell', nè degli altri attivi del Consiglio alla scadenza dell'Accordo, conformemente alle disposizioni dell', a meno che il ritiro abbia luogo: i) Conformemente alle disposizioni del paragrafo d) dell' o del paragrafo f) dell' oppure ii) Mediante preavviso di almeno dodici mesi dato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dopo il termine minimo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-qa-56

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