Quinto Accordo
Art. 57
Durata, rinnovo o fine.
In vigore dal 21 set 1977
.
(Durata, rinnovo o fine).
a) Salvo disposizioni contrarie previste al presente articolo o al paragrafo b) dell', l'Accordo avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore.
b) Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori, potrà prolungare la durata dell'Accordo di uno o più periodi che non oltrepasseranno complessivamente i dodici mesi.
c) Il Consiglio, in una raccomandazione rivolta ai paesi partecipanti, al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, comunicherà loro se è necessario e opportuno che l'Accordo venga rinnovato e, in caso affermativo, in quale forma; esso esaminerà in pari tempo la probabile posizione rispettiva dell'offerta e della domanda di stagno al momento dello scadere dell'Accordo.
d) i) In qualsiasi momento ogni paese partecipante potrà dare al Presidente esecutivo del Consiglio notifica scritta della sua intenzione di proporre alla prossima sessione del Consiglio la fine al presente Accordo;
ii) Se il Consiglio approva tale proposta alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e di tutti i paesi consumatori, esso raccomanderà ai paesi partecipanti di porre fine al presente Accordo;
iii) Se i paesi partecipanti che detengono i due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e i due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori notificano al Consiglio di accettare tale raccomandazione, l'Accordo prenderà fine alla data fissata dal Consiglio; tale data non potrà essere posteriore ad un periodo di sei mesi a decorrere dalla, trasmissione al Consiglio dell'ultima notifica da parte di detti paesi partecipanti.
Storico versioni
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