Art. 3
In vigore dal 21 set 1977
La spesa derivante dall'esecuzione della presente legge è valutata in annue lire 19 milioni, a decorrere dal 1 luglio 1976.
Al complessivo onere di L. 28.500.000, relativo al periodo 1 luglio 1976-31 dicembre 1977, si provvede:
quanto a L. 14.500.000 con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976;
quanto a L. 14.000.000 con riduzione dello stanziamento di cui al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - DONAT-CATTIN - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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