Quinto Accordo

Art. 58

Procedura da seguire alla fine dell'Accordo.

In vigore dal 21 set 1977
. (Procedura da seguire alla fine dell'Accordo). a) Il Consiglio rimarrà in funzione finché necessario per curare l'applicazione delle disposizioni del paragrafo b) del presente articolo, la liquidazione della scorta regolatrice, nonché di tutte le scorte detenute nei paesi produttori in virtù dell' e l'osservanza delle condizioni imposte dal Consiglio in virtù del presente Accordo o in virtù del quarto Accordo; il Consiglio avrà i poteri ed eserciterà le funzioni che il presente Accordo gli conferisce nella misura a tale fine necessaria. b) Alla fine del presente Accordo: i) La scorta regolatrice verrà liquidata conformemente alle disposizioni dell'; ii) Il Consiglio fisserà l'importo degli impegni sottoscritti nei confronti del suo personale e prenderà, se necessario, le misure atte ad assicurare, tramite un bilancio complementare del conto amministrativo, previsto all', le risorse necessarie per onorare tali impegni; iii) Quando tutti gli impegni del Consiglio diversi da quelli che riguardano il conto della scorta regolatrice, saranno stati soddisfatti, gli attivi disponibili saranno suddivisi come stipulato nel presente articolo; iv) Se il Consiglio è prorogato, esso conserverà i suoi archivi, la sua documentazione statistica nonché tutti gli altri documenti; v) Se il Consiglio non è prorogato, ma è istituito un organismo per succedere al Consiglio, quest'ultimo consegnerà a tale organismo i suoi archivi, la documentazione statistica nonché tutti gli altri documenti e potrà, alla maggioranza ripartita dei due terzi, decidere di trasmettere a tale organismo tutto o parte degli altri attivi, oppure disporne come riterrà opportuno; vi) Se il Consiglio non è prorogato e non è istituito nessun organismo successore, il Consiglio cederà i suoi archivi, la documentazione statistica, nonché tutti gli altri documenti al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad un'altra organizzazione internazionale da esso designata o, in mancanza di tale designazione, come il Consiglio riterrà opportuno; il resto degli attivi del Consiglio diversi dai fondi sarà venduto o realizzato come deciderà il Consiglio; vii) Il prodotto del realizzo degli attivi non monetari e tutti gli altri attivi monetari rimanenti saranno allora suddivisi fra tutti i paesi partecipanti proporzionalmente ai contributi complessivi versati da tali paesi sul conto amministrativo tenuto in virtù dell'.
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