Quinto Accordo
Art. 25
Procedura di liquidazione.
In vigore dal 21 set 1977
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(Procedura di liquidazione).
a) Tutte le operazioni della scorta regolatrice previste agli , oppure al paragrafo b) dell' cesseranno alla data in cui il presente accordo prenderà fine. Il Direttore non procederà più in seguito a nuovi acquisti di stagno-metallo e potrà vendere stagno-metallo soltanto se le disposizioni dei paragrafi b), c) o i) del presente articolo lo autorizzano.
b) A meno che il Consiglio non sostituisca altre disposizioni a quelle del presente articolo, il Direttore, per la liquidazione della scorta regolatrice, prenderà le misure previste ai paragrafi c), d), e), f), g), h), i) e j) del presente articolo.
c) Appena possibile dopo la scadenza del presente Accordo, il Direttore procederà a una stima di tutte le spese dovute alla liquidazione della scorta regolatrice, conformemente alle disposizioni del presente articolo e riserverà, mediante prelievo sul saldo del conto della scorta regolatrice, la somma che ritiene sufficiente a coprire tali spese. Qualora il saldo del conto della scorta regolatrice non basti a coprire tali spese, il Direttore venderà la quantità di stagno-metallo necessaria per procurarsi i fondi supplementari di cui ha bisogno.
d) Fatte salve le condizioni menzionate nel presente Accordo e conformemente a queste ultime, la parte di ogni paese che contribuisce alla scorta regolatrice verrà rimborsata.
e) i) La parte di ogni paese contribuente sarà fissata conformemente al paragrafo f) del presente articolo;
ii) Su richiesta di tutti i paesi contribuenti, il Consiglio dovrà modificare il paragrafo f) del presente articolo.
f) Per stabilire la parte di ogni paese che contribuisce alla scorta regolatrice, il Direttore procederà come segue:
i) I contributi alla scorta regolatrice di ogni paese contribuente ad esclusione di qualsiasi contributo o parte di contributo che sia stato versato conformemente all' e che sia stato rimborsato conformemente al medesimo articolo, saranno valutati; a tale scopo il valore di un contributo o parte di contributo effettuato in metallo da parte di un paese contribuente sarà calcolato al prezzo minimo praticato alla data in cui tale contributo è stato richiesto e verrà aggiunto ai contributi totali versati in contanti da parte di detto paese;
ii) Il valore di tutto lo stagno-metallo detenuto dal Direttore alla data di scadenza del presente Accordo sarà calcolato sulla base di un prezzo appropriato dello stagno-metallo a questa data su un mercato riconosciuto convenuto dal Consiglio; dopo aver accantonato in riserva la somma di cui al paragrafo c) del presente articolo, l'importo di questo valore sarà aggiunto al totale dei contanti da lui detenuti alla stessa data;
iii) Qualora il totale calcolato conformemente al comma ii) sia superiore alla somma totale di tutti i contributi versati alla scorta regolatrice da tutti i paesi contribuenti, calcolata conformemente al comma i), l'eccedenza sarà ripartita tra i paesi contribuenti in proporzione dei contributi totali versati alla scorta regolatrice da ciascuno di essi, moltiplicati per il numero di giorni durante i quali essi erano rimasti a disposizione del Direttore sino alla scadenza del presente Accordo. A tale scopo, i contributi in stagno-metallo saranno valutati conformemente alle disposizioni del comma i) e ogni contributo individuale in metallo o in contanti sarà moltiplicato per il numero di giorni durante i quali esso è rimasto a disposizione del Direttore. Per calcolare il numero di giorni durante i quali un contributo è rimasto a disposizione del Direttore non sarà tenuto conto nè del giorno in cui il contributo è stato da lui percepito nè del giorno in cui scade il presente Accordo L'importo dell'eccedenza così attribuita ad ogni paese contribuente sarà aggiunto al totale dei contributi di tale paese, calcolato conformemente al comma i). Nella ripartizione di tale eccedenza, un contributo di un paese che è stato privato dei suoi diritti non sarà considerato essere stato a disposizione del Direttore durante il periodo di privazione di detti diritti;
iv) Qualora il totale calcolato conformemente al comma ii) sia inferiore alla somma totale di tutti i contributi versati alla scorta regolatrice da parte di tutti i paesi contribuenti, il disavanzo sarà ripartito tra i paesi contribuenti in modo proporzionale ai loro contributi globali. L'importo del disavanzo addebitato ad ogni paese contribuente sarà detratto dal totale dei contributi di detto paese; tali contributi saranno calcolati conformemente al comma i);
v) Il risultato dei calcoli di cui sopra sarà considerato, per ogni paese contribuente, come la parte di tale paese nella scorta regolatrice.
g) Fatte salve le disposizioni del paragrafo c) del presente articolo, ogni paese contribuente riceverà la parte che gli spetta dei fondi e dello stagno-metallo disponibili per ripartizione, conformemente al paragrafo f), rimanendo inteso che se un paese contribuente ha perso, conformemente agli o 56 una parte o la totalità dei suoi diritti a partecipare al prodotto della liquidazione, la sua parte nel rimborso sarà ridotta proporzionalmente e la rimanenza sarà suddivisa tra gli altri paesi contribuenti proporzionalmente alla loro parte nella scorta regolatrice.
h) Il rapporto tra lo stagno-metallo e i contanti attribuiti conformemente alle disposizioni dei paragrafi d), e) e g) del presente articolo sarà lo stesso per ciascuno dei paesi contribuenti.
i) Ogni paese contribuente riceverà i contanti che gli sono attribuiti conformemente alla procedura enunciata al paragrafo f), cioè secondo i casi:
i) Lo stagno-metallo attribuito ad ogni paese partecipante potrà essergli trasferito mediante consegne di cui il Consiglio fisserà il numero e la periodicità nel corso di un periodo di tempo comunque
non superiore a ventiquattro mesi; o
ii) Su richiesta del paese contribuente, la quantità di stagno corrispondente a questa o quella consegna potrà essere venduta e il prodotto netto della vendita versato a detto paese.
j) Quando la totalità dello stagno-metallo sarà stata liquidata conformemente alle disposizioni del paragrafo i) del presente articolo, il Direttore suddividerà tra i paesi contribuenti, secondo le proporzioni attribuite a ciascuno di essi conformemente al paragrafo c) del presente articolo, l'eventuale saldo della somma accantonata in riserva conformemente ai paragrafi e) e f) del presente articolo.
Storico versioni
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