Quinto Accordo
Art. 24
Prestiti contratti per la scorta regolatrice.
In vigore dal 21 set 1977
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(Prestiti contratti per la scorta regolatrice).
a) Il Consiglio può, per le necessità della scorta regolatrice e con la garanzia dei "warrants" di stagno detenuti da detta scorta, contrarre prestiti per le somme che ritiene necessarie, restando inteso che l'importo massimo di tali prestiti nonché le modalità e condizioni alle quali essi sono concessi, saranno stati approvati a maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori e all'unanimità dei suffragi espressi dai paesi produttori.
b) Il Consiglio può, a maggioranza ripartita di due terzi, adottare ogni altra disposizione che ritiene opportuna ai fini di contrarre prestiti per le necessità della scorta regolatrice o per completare le risorse di quest'ultima.
c) Fatte salve le disposizioni del paragrafo d) del presente articolo, tutti gli oneri derivanti da tali prestiti e disposizioni sono imputati nel conto della scorta regolatrice, ma il Consiglio può decidere che i paesi partecipanti che non versano contributi, possano partecipare al pagamento di detti oneri. Il Presidente esecutivo riferisce regolarmente al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo. L'applicazione del presente paragrafo è prevista in relazione alle disposizioni del paragrafo d) dell'.
d) Nessun obbligo sarà imposto ad un paese partecipante in applicazione del presente articolo senza il consenso dello stesso.
e) Qualora le risorse finanziarie fossero messe direttamente a disposizione del Consiglio, il Consiglio può, a maggioranza ripartita dei due terzi, decidere di modificare gli importi stabiliti al paragrafo a) dell' e al paragrafo a) dell'.
Storico versioni
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